Obblighi Informativi Erogazioni Pubbliche Annualità 2020 – SEZIONE ASSOCIATI

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Gentilissimo Associato

ti informiamo che il 31 dicembre 2021 in base alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017 n° 124) e successivamente modificata dal “Decreto Crescita” (art. 35, decreto 30 aprile 2019, n° 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n° 58) scade il termine per l’adempimento agli obblighi per la trasparenza delle erogazioni ricevute dalla pubblica amministrazione.

Ambito di applicazione della norma:

La norma intende per erogazioni ricevute dalla pubblica amministrazione, le sovvenzioni, i sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogate (vale il criterio per cassa), dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 nonché dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33, nell’esercizio finanziario precedente.

La normativa cita che sono interessate dagli obblighi di trasparenza solo le erogazioni di ammontare pari o superiore a 10.000 euro, nel periodo considerato. Questo limite va inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non quindi alla singola operazione.

L’interpretazione della norma – e in particolare quando si riferisce agli atti non aventi carattere generale – sembrerebbe escludere dall’obbligo di trasparenza i vantaggi economici ricevuti sulla base di un regime generale (quali, ad esempio, agevolazioni fiscali o contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) e a limitare l’ambito di applicazione ai rapporti bilaterali – peraltro privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria – tra Pubblica Amministrazione e l’impresa.

Soggetti interessati dall’adempimento:

I soggetti interessati all’adempimento sono riconducibili a due categorie:

  1. associazioni, fondazioni e Onlus, nonché cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (di cui al d.lgs n.286/1998);
  2. imprese.

I soggetti del primo gruppo adempiono agli obblighi di trasparenza pubblicando le informazioni relative alle erogazioni pubbliche, ricevute nell’esercizio finanziario precedente, sul proprio sito internet o analogo portale digitale, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per quanto riguarda le imprese:

  • i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile, hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e in quella dell’eventuale bilancio consolidato. In questo caso i tempi di pubblicazione seguono quelli di approvazione dei bilanci annuali;

  • i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Si specifica che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è prevista una modalità semplificata di adempimento. La registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo infatti degli obblighi di pubblicazione in esame, purché venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto dell’obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa di bilancio oppure, laddove l’impresa beneficiaria non sia tenuta alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Regime sanzionatorio della norma:

A partire dal 1° gennaio 2020, in caso di inosservanza delle predette disposizioni, è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione se il trasgressore non ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli sarà applicata la sanzione consistente nella restituzione integrale del beneficio.

Per gli associati che non hanno un sito internet dove pubblicare il dato, mettiamo a disposizione il nostro sito internet con una apposita sezione affinché possano osservare adempiere previsioni normative; a tal proposito si mette a disposizione un form online da compilare in tutte le sue parti, seguirà la pubblicazione nella sezione dedicata alla trasparenza dell’associazione.